Il R.A.S. (registro anagrafe sicurezza) non esiste e non va confuso con l’anagrafe condominiale…
..ma te amministratore di condominio ne sei sicuro???
La Legge 220 del 2012 ha resa obbligatoria la tenuta di un Registro Anagrafe per la Sicurezza L’articolo 10, comma 6, cita: “L’amministratore deve […] curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale […] nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni”.
Potrà anche non chiamarsi RAS, ma le potenziali condizione di rischi del condominio vanno di sicuro valutate e registrate.
È senza dubbio necessaria e doverosa una puntualizzazione in merito al registro anagrafe condominiale: a seguito dell’intervento sulla disciplina del condomino da parte del D.Lgs 220/2012 e del D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, noto come Decreto Destinazione Italia, e per quanto qui interessa particolarmente sull’art. 1130 n. 6 del cod.civ. da parte dell’art. 1 comma 9 lettera c).
Tali interventi normativi, hanno apportato un aggravio alle attribuzioni dell’amministratore laddove dopo le parole “nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono state sottolineate anche “delle parti comuni dell’edificio”.
Il registro unico previsto dal legislatore, che deve essere tenuto a cura dell’amministratore del condominio, e cioè il registro anagrafe condominiale (RAC), deve contenere anche la parte relativa “ad ogni dato delle condizioni di sicurezza delle parti comuni del codominio.”
E’ quindi certo è che i dati della sicurezza devono essere inseriti all’interno del Registro Anagrafico del condomini, in una specifica sezione per la sicurezza, (qualcuno la chiama RAS) con particolare accortezza che tutti i dati siano immediatamente individuabili all’occorrenza da chi ha necessità di consultare il registro per qualsiasi motivo; e considerato anche che questi dati devono essere in possesso dell’amministratore, l’inserimento degli stessi dati è un preciso obbligo di legge che incombe sull’amministratore stesso.
Laddove non ne sia in possesso l’amministratore non potrà più rimandare la registrazione, e nel caso di criticità dovrà informare l’assemblea al più presto perché, a prescindere dalla revoca cui può andare incontro, devono essere comunicati gli interventi necessari ad eliminare le situazioni di pericolo per le cose comuni di cui l’amministratore ed il condominio sono indubbiamente custodi a sensi dell’art. 2051 cod. civ. con le relative responsabilità di natura civile, in alcuni casi anche penale.
Superfluo poi ricordare che a seguito del mancato inserimento dei dati sulla sicurezza richiesto dalla legge potrebbero sorgere problematiche anche per gli eventuali risarcimenti da parte delle compagnie di assicurazioni.
Non possono inoltre, essere procrastinati nel tempo eventuali aggiornamenti dei suddetti dati, in conseguenza di variazioni delle condizioni di sicurezza delle parti comuni che dovessero verificarsi anche a causa di manutenzioni o di lavori straordinari che nel tempo dovessero essere eseguiti dal condominio.
Alla luce di quanto sopra è evidente che si rende necessario inserire all’interno del Registro Anagrafe Condominiale i dati della sicurezza delle parti comuni del condominio.
Risulta quindi evidente l’importanza che assume il RAS e soprattutto la relazione sullo stato di fatto, vero cuore dell’analisi, che, per le responsabilità che definisce ed il valore delle opere che evidenzia, assume il carattere di una perizia e di un capitolato, redigibile solo da un tecnico abilitato.CHE DATI DELLA SICUREZZA L’AMMINISTRATORE, DEVE SAPERE VALUTARE E REGISTRARE? L’Amministratore dovrà inserire nel registro dell’anagrafe condominiale alcuni dati relativi alla sicurezza come per esempio:
- I dati dell’inquadramento urbanistico e delle condizioni generali del condominio.
- I dati riferiti al DM 37/08 e cioè alle dichiarazione di conformità degli impianti condominiali e la regolarità delle relative verifiche periodiche previste.
- I dati relativi alla protezione dalle scariche atmosferiche.
- I dati relativi ai campi elettro magnetici.
- I dati relativi a eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto.
- I dati relativi alle valutazioni del rischio gas Radon.
- I dati riferiti alla documentazione degli impianti CE ai sensi della direttiva macchine relativa ai cancelli automatizzati
- I dati relativi all’antincendio, al nuovo DM 25/01/19, alla Certificazione dei Vigili del Fuoco se prevista, al Certificato Prevenzione Incendi ed verifica delle scadenze del rinnovo CPI nonché dei mezzi di prevenzione necessari (estintori, porte tagliafuoco, impianti antincendio e loro manutenzione.
- I dati in ambito sanitario in presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l’adduzione dell’acqua potabile e del rischio legionellosi degli impianti idrici, secondo il quanto previsto dalle linee guida del Ministero della Salute.
- i dati riferiti alle verifiche periodiche previste nei vari ambiti condominiali.
- I dati riferiti alla marcature CE in caso di presenza di giochi per bambini in spazi condominiali.
- I dati relativi alla documentazione e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 nel caso di presenza portiere.
- I dati relativi alla verifica tecnica professionale degli appaltatori e l’elaborazione di eventuali DUVRI se previsti.
- i dati relativi eventuali problemi degli spazi comuni quali scale, terrazzi, lastricati, passaggi comuni interni ed esterni di pertinenza, delle facciate, delle barriere architettoniche e di tutte le parti comuni in genere.
- I dati relativi alla privacy, alla videosorveglianza e dei sistema anti-intrusione.
- Un registro degli interventi necessari e delle scadenze programmate.
Risulta quindi evidente l’importanza che assume il RAS e soprattutto la relazione sullo stato di fatto, vero cuore dell’analisi, che, per le responsabilità che definisce ed il valore delle opere che evidenzia, assume il carattere di una perizia e di un capitolato, redigibile solo da un tecnico abilitato
Un documento di tal fatta non è facilmente gestibile, e certamente non può essere “statico”. In parte perché, sovente, le norme cambiano; in parte perché vengono eseguiti lavori di manutenzione che, per quanto di piccola entità, apportano miglioramenti e quindi sono meritevoli di annotazione.
Ad ulteriore complicazione, la a legge non precisa il contenuto del Registro Anagrafe Sicurezza, lasciando ampi spazi di discrezionalità anche in caso di imprevisti.
La soluzione è quella di avvalersi di professionisti del settore in grado, grazie ad una comprovata esperienza, di affrontare adeguatamente tutte le complesse tematiche, in maniera tale da garantire la tutela del condominio, delle persone e dell’amministratore.
La ALFA Italia è una società specializzato nelle complesse materie della sicurezza degli ambienti di lavoro, abitativi e della prevenzione incendi.
La ALFA Italia grazie all’ esclusivo programma “ALFAPRORAS”, permette di far fronte alle incombenze della sicurezza condominiale a carico degli amministratori di condominio.
L’elaborazione del Registro Anagrafico della Sicurezza e del relativo Registro per la programmazione degli interventi necessari previsti, garantisce all’amministratore una gestione completa, agevole e programmata, delle criticità relative alla sicurezza condominiale e di essere in regola con la normativa vigente in materia.Contattaci per una CONSULENZA GRATUITA, sapremo trovare la giusta soluzione adatta alla tua esigenza.